LAVORATORI EXTRACOMUNITARI – REGOLARIZZAZIONE

circolare INPS n. 161 del 25/10/2002

 

La regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari è stata oggetto fino ad oggi di una serie di provvedimenti a partire dalla legge n. 189 del 30/07/2002 (Legge Bossi Fini) recante modifiche al T.U. delle norme in materia di immigrazione n. 286 del 1998. In questo contesto per fare un punto del quadro normativo applicabile è intervenuto l’INPS, con la circolare n. 161 del 25/10/2002.

Di seguito riportiamo per punti la procedura di regolarizzazione così come é disciplinata attualmente, ricordando le principali fonti esistenti.

 

Art. 33 Legge n.189/02 (recante modifiche al T.U. delle norme in materia di immigrazione
n. 286/98):

prevede l’emersione del lavoro irregolare di personale di origine extracomunitaria, che sia stato occupato nel trimestre antecedente l’entrata in vigore della norma (10/09/2002) in attività di assistenza a componenti di famiglie affetti da patologie o handicap (c.d. badanti) che ne limitano l’autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf), mediante il versamento di un contributo forfetario.

 

D.L. 09/09/2002, n. 195, convertito, con modificazioni, in legge 222/2002:

prevede che chiunque abbia occupato, nel trimestre antecedente l’entrata in vigore della norma (10.9.2002), lavoratori extracomunitari in posizione irregolare (privi del permesso di soggiorno per lavoro) può regolarizzare il rapporto di lavoro mediante il versamento di un contributo forfetario pari a 700,00 euro per ciascun lavoratore occupato da regolarizzare.

 

Ministero dell’Interno:

§           Circolare n.13 del 19/07/2002;

§           nota n. 300/C/2002/1704/P/12.222.7/3 Div. del 27 luglio 2002 (del Dipartimento della pubblica sicurezza);

§           Circolare n. 14 del 09/09/2002.

 

Ministero del Lavoro:

§           Circolare n. 50 del 20/09/2002;

§           Decreto 26/08/2002 - Attuazione dell'art. 33, comma 6, della legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di immigrazione ed asilo (Gazzetta Ufficiale N. 227 del 27 Settembre 2002).

 

INPS

§           Messaggio n. 353 del 16.10.02 - Art. 33 della legge n. 189/2002 e decreto-legge n. 195/2002, convertito con modificazioni, in legge 9.10.2002, n. 222. Regolarizzazione e legalizzazione dei lavoratori extracomunitari. Scadenza del termine per gli adempimenti contributivi;

§           Circolare n.161 del 25/10/2002.

 

INAIL

Nota del 27/09/2002

 

Datori di lavoro

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 195/2002, così come convertito nella legge n. 222 del 09/10/2002, la possibilità di avvalersi della procedura di regolarizzazione è consentita a chiunque, nell’esercizio di un’attività d’impresa, sia in forma individuale che societaria, abbia occupato alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare. La norma si riferisce in senso ampio all’esercizio della tipologia di attività in forma di impresa, sia di tipo individuale che societario.

 

Lavoratori

Le norme riguardano personale esclusivamente di nazionalità extracomunitaria che sia stato occupato in posizione irregolare, con riferimento a tutte le situazioni di impiego di tale personale avvenute in violazione della disciplina vigente in materia di permesso di soggiorno per lavoro.

 

Rapporto di lavoro

L’art. 1, comma 3 D.L. n. 195/2002 ha precisato che il rapporto di lavoro da regolarizzare deve essere a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a un anno. La formulazione di quest’ultima disposizione è idonea a ricomprendere rapporti di lavoro aventi carattere subordinato a tempo indeterminato, determinato, part-time. Non sono regolarizzabili:

§           rapporti di lavoro non aventi natura subordinata (ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative);

§           rapporti di lavoro aventi natura incompatibile con la presenza in azienda in epoca anteriore all’instaurarsi del rapporto di lavoro (per esempio, apprendistato, contratti di formazione e lavoro, ecc.);

§           rapporti di lavoro con soci di cooperative.

La circolare precisa che possono essere oggetto di regolarizzazione anche quelle situazioni nelle quali, nonostante l’irregolarità della posizione del lavoratore extracomunitario, il datore di lavoro abbia ugualmente ottemperato agli obblighi previdenziali. Anche in questa ipotesi dovrà essere versato il contributo forfetario.

Fondamentale presupposto per poter applicare la procedura in oggetto è quello di aver effettivamente occupato senza interruzioni in posizione irregolare, nei tre mesi antecedenti il 10/09/2002, data di entrata in vigore del D.L. n. 195/2002, lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno.

 

Adempimenti previdenziali per i lavoratori comuni

I datori di lavoro che s’iscrivono per la prima volta all’INPS e che occupano solo extracomunitari irregolari devono chiedere all’Istituto l’apertura, a decorrere dal 10/09/2002, della posizione aziendale mediante modulo DM68 (reperibile nella sezione modulistica del sito internet dell’Istituto www.INPS.it). Alla domanda deve essere allegata, in particolare, la fotocopia della ricevuta di presentazione della dichiarazione di emersione.

I datori di lavoro già in possesso di posizione aziendale INPS, potranno utilizzare la loro posizione contributiva, senza recarsi all’INPS. Al solo fine dell’attribuzione del codice di autorizzazione le aziende già in possesso di posizione contributiva devono comunicare all’INPS l’avvenuta presentazione della domanda di regolarizzazione allegando fotocopia della ricevuta.

La prima denuncia per gli adempimenti contributivi (modello DM 10/2) è quella relativa al mese di novembre 2002, da presentare entro il 16/12/2002. Entro la stessa data dovrà essere effettuato, mediante modello F24, anche il relativo versamento contributivo. La regolarizzazione del periodo 10/09/02-31/10/02 potrà essere effettuata entro il 16/01/2003, senza l’aggravio di somme aggiuntive.

 

1.         Per il periodo dal 10 giugno 2002 al 9 settembre 2002 deve essere effettuato il versamento forfetario di 700,00 euro;

2.         Per i mesi di settembre, ottobre e novembre dovrà essere effettuato il versamento entro il 16 dicembre 2002 senza interessi;

3.         Per quanto attiene, invece, all’adempimento degli obblighi previdenziali relativi ai periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente al trimestre (prima del 10/06/2002) oggetto di regolarizzazione è prevista sia dall’art. 33, sesto comma, della legge n. 189/2002 che dal comma 7 dell’art. 1 del D.L. n. 195/2002 la definizione con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali delle modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti.

 

Per quanto attiene alle  modalità di  versamento dei contributi, di compilazione delle denunce mensili e del CUD, si rinvia a quanto riportato nei paragrafi successivi.

 

Modalità di compilazione delle denunce mensili e versamento dei contributi

Ai fini della compilazione delle denunce contributive “modello DM10/2”, riferite al periodo di paga di novembre 2002, i datori di lavoro in questione si atterranno alle ordinarie modalità previste per la denuncia dei contributi riferiti alla generalità dei lavoratori (rigo 10, 11, cod. O, Y, ecc.).

Ai soli fini statistici, i lavoratori oggetto di regolarizzazione dovranno essere riportati ciascun mese in un rigo contrassegnato dal codice “XZ00” preceduto dalla dicitura “LAV. EXTRAC. D.L. 195/02” e seguito soltanto dal numero dei dipendenti e dall’ammontare delle retribuzioni. Si rammenta che per l’individuazione, ai fini statistici, degli altri lavoratori extracomunitari continuerà ad essere utilizzato il previsto codice “X000”.

Con la denuncia riferita al mese di novembre, il cui termine di presentazione e di versamento dei contributi scade il 16 dicembre, dovranno essere versati anche i contributi riferiti ai mesi di settembre (dal 10 settembre) e ottobre 2002, senza aggravio di somme aggiuntive. Al fine di semplificare gli adempimenti contributivi dei datori di lavoro e in deroga alle disposizioni generali che prevedono la regolarizzazione dei periodi pregressi attraverso il mod. DM10/V, si fa presente che la regolarizzazione dei contributi pregressi in questione potrà avvenire con il mod. DM10/2.
A tal fine i datori di lavoro seguiranno le seguenti particolari modalità :

§       Calcoleranno i contributi previdenziali e assistenziali, complessivamente dovuti per i lavoratori in questione per il periodo dal 10 settembre al 31 ottobre 2002 e li esporranno in uno dei righi in bianco del quadro ”B-C”del mod. DM10/2, facendoli precedere dal codice di nuova istituzione “C100” avente significato di “operai extracom. ctr. Arr.”e “C200” avente significato di “impiegati extracom. Ctr. Arr.”.

§       In corrispondenza di tali codici dovranno essere compilate le caselle “ numero dipendenti”, “retribuzioni” e “somme a debito del datore di lavoro”; nessun dato sarà riportato nella casella “numero giornate”.

Le eventuali somme anticipate da parte del datore di lavoro per conto dell’INPS dal 10/09/2002 saranno riportate nel quadro “D” utilizzando i previsti codici.

 

Modalità di compilazione delle certificazioni e dichiarazioni individuali (CUD e 770)

Nessuna particolare modalità è richiesta per l’indicazione dei dati riferiti al periodo dal 10 settembre 2002. Per quanto riguarda il trimestre dal 10 giugno al 9 settembre 2002, oggetto di accredito contributivo, come detto in precedenza, attraverso la ripartizione del contributo forfettario di € 700,00, si fa presente che i datori di lavoro dovranno riportare nella parte C del CUD ovvero del mod. 770, nella sezione 2 “RETRIBUZIONI PARTICOLARI”, nel punto 28 il codice XZ seguito nei punti 29 e 30 , rispettivamente dal periodo 10.06.2002 e 9.09.2002. Nessun dato dovrà essere indicato nei punti successivi.

 

Adempimenti previdenziali per colf e badanti

I datori di lavoro che hanno provveduto entro l’11 novembre 2002 a presentare all’ufficio postale la domanda di regolarizzazione per colf o badanti, devono procedere alla sistemazione della posizione INPS. A tal fine devono presentare all’Istituto, entro il 10 gennaio 2003, il modello di denuncia LD09 precisando la data di assunzione (non posteriore al 10/06/2002) ed allegando copia della ricevuta dell’avvenuta presentazione della domanda di regolarizzazione. Potranno essere omessi sul modello LD09 i dati relativi al codice fiscale del lavoratore, al permesso di soggiorno ed alla denuncia INAIL. Il versamento dei contributi successivi al 10/09/2002 dovrà essere effettuato utilizzando gli appositi bollettini di c/c postale trasmessi dall’INPS. L’eventuale regolarizzazione contributiva dei periodi di lavoro anteriori al 10/06/2002 dovrà essere espressamente richiesta all’Istituto e  dovrà essere effettuata con le modalità che l’INPS si è riservato di comunicare. Viene, infine, confermato che la copertura contributiva del periodo compreso tra il 10/06/02 ed il 10/09/02 sarà effettuata direttamente dall’INPS utilizzando il contributo forfettario di 290 euro pagato dal datore di lavoro in occasione della regolarizzazione.

 

 

Presentazione delle domande

La procedura di regolarizzazione prende avvio con la presentazione dell’apposita dichiarazione alla Prefettura – UTG competente per territorio attraverso gli uffici postali. La Prefettura che ha ricevuto la domanda provvede ad effettuare la verifica di ricevibilità e di ammissibilità della stessa e ne dà comunicazione al Centro per l’Impiego competente per territorio. La Questura provvede ad accertare che non sussistano motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

Dopo aver ricevuto la predetta comunicazione di nulla osta, la Prefettura invita le parti a presentarsi per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, purché permangano in capo al lavoratore condizioni soggettive non ostative al rilascio. La mancata presentazione delle parti determina l’improcedibilità e l’archiviazione del procedimento relativo.

 

Condizione di non punibilita’

L’art. 33 comma 6 della legge n. 189/2002 e l’art.1 comma 6 del D.L. n. 195/2002, come modificati dalla legge di conversione del D.L. n. 195/2002, dispongono che i datori di lavoro che abbiano inoltrato la dichiarazione di lavoro irregolare, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l’art. 22 comma 12 del T.U. 286/1998 e successive modificazioni.