LAVORATORI
EXTRACOMUNITARI – REGOLARIZZAZIONE circolare
INPS n. 161 del 25/10/2002 La
regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari è stata oggetto fino ad
oggi di una serie di provvedimenti a partire dalla legge n. 189 del
30/07/2002 (Legge Bossi Fini) recante modifiche al T.U. delle norme in
materia di immigrazione n. 286 del 1998. In questo contesto per fare un
punto del quadro normativo applicabile è intervenuto l’INPS, con la
circolare n. 161 del 25/10/2002. Di
seguito riportiamo per punti la procedura di regolarizzazione così come
é disciplinata attualmente, ricordando le principali fonti esistenti. Art.
33 Legge n.189/02 (recante modifiche al T.U. delle norme in materia di
immigrazione prevede
l’emersione del lavoro irregolare di personale di origine
extracomunitaria, che sia stato occupato nel trimestre antecedente
l’entrata in vigore della norma (10/09/2002) in attività di
assistenza a componenti di famiglie affetti da patologie o handicap
(c.d. badanti) che ne limitano l’autosufficienza ovvero al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare (colf), mediante il
versamento di un contributo forfetario. D.L.
09/09/2002, n. 195, convertito, con modificazioni, in legge 222/2002: prevede
che chiunque abbia occupato, nel trimestre antecedente l’entrata in
vigore della norma (10.9.2002), lavoratori extracomunitari in posizione
irregolare (privi del permesso di soggiorno per lavoro) può
regolarizzare il rapporto di lavoro mediante il versamento di un
contributo forfetario pari a 700,00 euro per ciascun lavoratore occupato
da regolarizzare. Ministero
dell’Interno: §
Circolare
n.13 del 19/07/2002; §
nota
n. 300/C/2002/1704/P/12.222.7/3 Div. del 27 luglio 2002 (del
Dipartimento della pubblica sicurezza); §
Circolare
n. 14 del 09/09/2002. Ministero
del Lavoro:
§
Circolare
n. 50 del 20/09/2002; §
Decreto
26/08/2002
- Attuazione dell'art. 33, comma 6, della legge 30 luglio 2002, n. 189,
in materia di immigrazione ed asilo (Gazzetta Ufficiale N. 227 del 27
Settembre 2002). INPS §
Messaggio
n. 353 del 16.10.02 - Art. 33 della legge n. 189/2002 e decreto-legge n.
195/2002, convertito con modificazioni, in legge 9.10.2002, n. 222.
Regolarizzazione e legalizzazione dei lavoratori extracomunitari.
Scadenza del termine per gli adempimenti contributivi; §
Circolare
n.161 del 25/10/2002. INAIL
Nota
del 27/09/2002 Datori
di lavoro Ai
sensi dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 195/2002, così come convertito
nella legge n. 222 del 09/10/2002, la possibilità di avvalersi della
procedura di regolarizzazione è consentita a chiunque,
nell’esercizio di un’attività d’impresa, sia in forma individuale
che societaria, abbia occupato alle proprie dipendenze lavoratori
extracomunitari in posizione irregolare. La norma si riferisce in senso
ampio all’esercizio della tipologia di attività in forma di impresa,
sia di tipo individuale che societario. Lavoratori Le
norme riguardano personale esclusivamente di nazionalità
extracomunitaria che sia stato occupato in posizione irregolare, con
riferimento a tutte le situazioni di impiego di tale personale avvenute
in violazione della disciplina vigente in materia di permesso di
soggiorno per lavoro. Rapporto
di lavoro L’art.
1, comma 3 D.L. n. 195/2002 ha precisato che il rapporto di lavoro da
regolarizzare deve essere a tempo indeterminato ovvero a tempo
determinato di durata non inferiore a un anno. La formulazione di
quest’ultima disposizione è idonea a ricomprendere rapporti di lavoro
aventi carattere subordinato a tempo indeterminato, determinato,
part-time. Non sono regolarizzabili: §
rapporti
di lavoro non aventi natura subordinata (ad esempio le collaborazioni
coordinate e continuative); §
rapporti
di lavoro aventi natura incompatibile con la presenza in azienda in
epoca anteriore all’instaurarsi del rapporto di lavoro (per esempio, apprendistato,
contratti di formazione e lavoro, ecc.); §
rapporti
di lavoro con soci di cooperative. La
circolare precisa che possono essere oggetto di regolarizzazione anche
quelle situazioni nelle quali, nonostante l’irregolarità della
posizione del lavoratore extracomunitario, il datore di lavoro abbia
ugualmente ottemperato agli obblighi previdenziali. Anche in questa
ipotesi dovrà essere versato il contributo forfetario. Fondamentale
presupposto per poter applicare la procedura in oggetto è quello di
aver effettivamente occupato senza interruzioni in posizione irregolare,
nei tre mesi antecedenti il 10/09/2002, data di entrata in vigore del
D.L. n. 195/2002, lavoratori extracomunitari privi del permesso di
soggiorno. Adempimenti
previdenziali per i lavoratori comuni I
datori di lavoro che s’iscrivono per la prima volta all’INPS e che
occupano solo extracomunitari irregolari devono chiedere all’Istituto
l’apertura, a decorrere dal 10/09/2002, della posizione aziendale
mediante modulo DM68 (reperibile nella sezione modulistica del sito
internet dell’Istituto www.INPS.it). Alla domanda deve essere
allegata, in particolare, la fotocopia della ricevuta di presentazione
della dichiarazione di emersione. I
datori di lavoro già in possesso di posizione aziendale INPS, potranno
utilizzare la loro posizione contributiva, senza recarsi all’INPS. Al
solo fine dell’attribuzione del codice di autorizzazione le aziende già
in possesso di posizione contributiva devono comunicare all’INPS
l’avvenuta presentazione della domanda di regolarizzazione allegando
fotocopia della ricevuta. La
prima denuncia per gli adempimenti contributivi (modello DM 10/2) è
quella relativa al mese di novembre 2002, da presentare entro il
16/12/2002. Entro la stessa data dovrà essere effettuato, mediante
modello F24, anche il relativo versamento contributivo. La
regolarizzazione del periodo 10/09/02-31/10/02 potrà essere effettuata
entro il 16/01/2003, senza l’aggravio di somme aggiuntive. 1.
Per il periodo dal 10 giugno 2002 al 9 settembre 2002 deve essere
effettuato il versamento forfetario di 700,00 euro; 2.
Per i mesi di settembre, ottobre e novembre dovrà essere
effettuato il versamento entro il 16 dicembre 2002 senza interessi; 3.
Per
quanto attiene, invece, all’adempimento degli obblighi previdenziali
relativi ai periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente
al trimestre (prima del
10/06/2002) oggetto di regolarizzazione è prevista sia
dall’art. 33, sesto comma, della legge n. 189/2002 che dal comma 7
dell’art. 1 del D.L. n. 195/2002 la definizione con decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali delle modalità di
corresponsione delle somme e degli interessi dovuti. Per
quanto attiene alle modalità
di versamento dei
contributi, di compilazione delle denunce mensili e del CUD, si rinvia a
quanto riportato nei paragrafi successivi. Modalità
di compilazione delle denunce mensili e versamento dei contributi Ai
fini della compilazione delle denunce contributive “modello DM10/2”,
riferite al periodo di paga di novembre 2002, i datori di lavoro in
questione si atterranno alle ordinarie modalità previste per la
denuncia dei contributi riferiti alla generalità dei lavoratori (rigo
10, 11, cod. O, Y, ecc.). Ai
soli fini statistici, i lavoratori oggetto di regolarizzazione dovranno
essere riportati ciascun mese in un rigo contrassegnato dal codice “XZ00”
preceduto dalla dicitura “LAV. EXTRAC. D.L. 195/02” e seguito
soltanto dal numero dei dipendenti e dall’ammontare delle
retribuzioni. Si rammenta che per l’individuazione, ai fini
statistici, degli altri lavoratori extracomunitari continuerà ad essere
utilizzato il previsto codice “X000”. Con
la denuncia riferita al mese di novembre, il cui termine di
presentazione e di versamento dei contributi scade il 16 dicembre,
dovranno essere versati anche i contributi riferiti ai mesi di settembre
(dal 10 settembre) e ottobre 2002, senza aggravio di somme aggiuntive.
Al fine di semplificare gli adempimenti contributivi dei datori di
lavoro e in deroga alle disposizioni generali che prevedono la
regolarizzazione dei periodi pregressi attraverso il mod. DM10/V, si fa
presente che la regolarizzazione dei contributi pregressi in questione
potrà avvenire con il mod. DM10/2. §
Calcoleranno
i contributi previdenziali e assistenziali, complessivamente dovuti per
i lavoratori in questione per il periodo dal 10 settembre al 31 ottobre
2002 e li esporranno in uno dei righi in bianco del quadro ”B-C”del
mod. DM10/2, facendoli precedere dal codice di nuova istituzione “C100”
avente significato di “operai extracom. ctr. Arr.”e “C200”
avente significato di “impiegati extracom. Ctr. Arr.”. §
In
corrispondenza di tali codici dovranno essere compilate le caselle “
numero dipendenti”, “retribuzioni” e “somme a debito del datore
di lavoro”; nessun dato sarà riportato nella casella “numero
giornate”. Le
eventuali somme anticipate da parte del datore di lavoro per conto
dell’INPS dal 10/09/2002 saranno riportate nel quadro “D”
utilizzando i previsti codici. Modalità
di compilazione delle certificazioni e dichiarazioni individuali (CUD e
770)
Nessuna
particolare modalità è richiesta per l’indicazione dei dati riferiti
al periodo dal 10 settembre 2002. Per quanto riguarda il trimestre dal
10 giugno al 9 settembre 2002, oggetto di accredito contributivo, come
detto in precedenza, attraverso la ripartizione del contributo
forfettario di € 700,00, si fa presente che i datori di lavoro
dovranno riportare nella parte C del CUD ovvero del mod. 770, nella
sezione 2 “RETRIBUZIONI PARTICOLARI”, nel punto 28 il codice XZ
seguito nei punti 29 e 30 , rispettivamente dal periodo 10.06.2002 e
9.09.2002. Nessun dato dovrà essere indicato nei punti successivi. Adempimenti
previdenziali per colf e badanti
I
datori di lavoro che hanno provveduto entro l’11 novembre 2002 a
presentare all’ufficio postale la domanda di regolarizzazione per colf
o badanti, devono procedere alla sistemazione della posizione INPS. A
tal fine devono presentare all’Istituto, entro il 10 gennaio 2003, il
modello di denuncia LD09 precisando la data di assunzione (non
posteriore al 10/06/2002) ed allegando copia della ricevuta
dell’avvenuta presentazione della domanda di regolarizzazione.
Potranno essere omessi sul modello LD09 i dati relativi al codice
fiscale del lavoratore, al permesso di soggiorno ed alla denuncia INAIL.
Il versamento dei contributi successivi al 10/09/2002 dovrà essere
effettuato utilizzando gli appositi bollettini di c/c postale trasmessi
dall’INPS. L’eventuale regolarizzazione contributiva dei periodi di
lavoro anteriori al 10/06/2002 dovrà essere espressamente richiesta
all’Istituto e dovrà
essere effettuata con le modalità che l’INPS si è riservato di
comunicare. Viene, infine, confermato che la copertura contributiva del
periodo compreso tra il 10/06/02 ed il 10/09/02 sarà effettuata
direttamente dall’INPS utilizzando il contributo forfettario di 290
euro pagato dal datore di lavoro in occasione della regolarizzazione. Presentazione
delle domande La
procedura di regolarizzazione prende avvio con la presentazione
dell’apposita dichiarazione alla Prefettura – UTG competente per
territorio attraverso gli uffici postali. La Prefettura che ha ricevuto
la domanda provvede ad effettuare la verifica di ricevibilità e di
ammissibilità della stessa e ne dà comunicazione al Centro per
l’Impiego competente per territorio. La Questura provvede ad accertare
che non sussistano motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno. Dopo
aver ricevuto la predetta comunicazione di nulla osta, la Prefettura
invita le parti a presentarsi per la stipula del contratto di soggiorno
per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di
soggiorno, purché permangano in capo al lavoratore condizioni
soggettive non ostative al rilascio. La mancata presentazione delle
parti determina l’improcedibilità e l’archiviazione del
procedimento relativo. Condizione
di non punibilita’ L’art.
33 comma 6 della legge n. 189/2002 e l’art.1 comma 6 del D.L. n.
195/2002, come modificati dalla legge di conversione del D.L. n.
195/2002, dispongono che i datori di lavoro che abbiano inoltrato la
dichiarazione di lavoro irregolare, non sono punibili per le violazioni
delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario,
fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le
violazioni amministrative comunque afferenti all’occupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione,
compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto in
esame. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino
alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al
rilascio del permesso di soggiorno non si applica l’art. 22 comma 12
del T.U. 286/1998 e successive modificazioni. |